Art. 1 – Norme generali
1. Presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” è istituito, a decorrere dall’a.a. 2008/2009, il corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche.
2. La denominazione in inglese del corso è “Pedagogical Sciences”. La denominazione correntemente utilizzata è Scienze Pedagogiche.
3. Il corso è erogato in modalità mista.
4. La durata normale del corso è stabilita in 2 anni.
5. Per conseguire la laurea lo/la studente/studentessa deve aver acquisito 120 crediti.
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, Classe delle lauree magistrali LM-85. A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa magistrale.
7. Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico e gli altri regolamenti di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni.
Art. 2 – Ordinamento didattico
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, il Corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L’ordinamento didattico è approvato dal Ministero ai sensi dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del/della Rettore/Rettrice. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
2. L’ordinamento didattico del Corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:
a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
b) la classe di appartenenza del corso di studio e l’indicazione del dipartimento di riferimento;
c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);
d) il profilo professionale dei laureati e delle laureate magistrali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l’indicazione sulle modalità di svolgimento;
f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell’articolo 10, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
g) le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo;
h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. Per il conseguimento della laurea magistrale deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo/a studente sotto la guida di un/una relatore/relatrice.
3. L’ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l’ordinamento del corso.
Art. 3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)
1. La struttura didattica di riferimento del corso e le strutture didattiche eventualmente associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività viene svolta valorizzando la collaborazione fra corsi di studio di area affine e facendo riferimento al Comitato di Indirizzo di cui al successivo art. 5.
2. Il Corso provvede inoltre a riesaminare l’impianto del corso e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche e a definire l’offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
3. Il/La Coordinatore/Coordinatrice, coadiuvato/a dal Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità e dal Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell’accreditamento del corso di studio, da approvare nel Consiglio di Dipartimento di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010 e dal Decreto Legislativo 19/2012.
4. Il/La Coordinatore/Coordinatrice è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.
Art. 4 – Gestione del corso di studio
1. Il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, quale struttura didattica di riferimento del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.
2. Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio, a cui spetta il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società.
3. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il/la Coordinatore/Coordinatrice del corso. L’elettorato passivo spetta ai Professori e Professoresse di ruolo e a tempo pieno, appartenenti al Dipartimento al quale il Corso afferisce, che abbiano un compito didattico dal Corso di Laurea. L’elettorato attivo spetta ai Ricercatori/Ricercatrici e Professori/Professoresse di ruolo, che abbiano un compito didattico dal Corso di Laurea, e ai/alle Professori/Professoresse a contratto responsabili di insegnamenti erogati dal Corso. I/Le docenti che avessero incarichi di insegnamento in più di due Corsi di Studio devono dichiarare al Direttore del loro Dipartimento quali sono i due per i quali intendono esercitare il diritto di eleggere il Coordinatore. Al/Alla Coordinatore/Coordinatrice spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il/La Coordinatore/Coordinatrice dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto/a consecutivamente una sola volta.
4. Fanno parte del Consiglio di corso di studio i/le Ricercatori/Ricercatrici e Professori/Professoresse di ruolo, che abbiano un incarico di docenza nel Corso di Laurea, e i/le Professori/Professoresse a contratto responsabili di insegnamenti erogati dal Corso. Per ovviare a eventuali conflitti d’interesse, per alcuni punti all’ordine del giorno, il Consiglio di Corso potrà prevedere la discussione ristretta ai/alle Ricercatori/Ricercatrici e Professori/Professoresse di ruolo. Fanno parte del Consiglio anche due rappresentanti degli studenti e delle studentesse, eletti/e fra tutti/tutte gli/le iscritti/iscritte, che durano in carica due anni. Non è possibile far parte di più di due Consigli di Corso dello stesso livello.
Art. 5 – Comitato di Indirizzo
1. In fase di progettazione e organizzazione il corso di studio assicura un’approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine vengono consultate sistematicamente le principali parti interessate (studenti/studentesse, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l’utilizzo di studi di settore.
2. Per tale consultazione il corso di studio fa riferimento in via privilegiata, anche se non esclusiva, al Comitato di Indirizzo costituito per l’intera Macroarea di Lettere e Filosofia e formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.). Il Comitato, coerentemente con i profili culturali in uscita, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei/delle laureati/laureate e si riunisce almeno una volta l’anno.
Art. 6 – Ammissione al Corso
1. L’ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche è subordinata al possesso di: a) specifici requisiti curricolari e b) un’adeguata preparazione personale.
a) Requisiti curricolari:
1) laurea di primo livello in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19 e previgenti ordinamenti)
oppure
2) laurea di primo livello, diploma universitario triennale o qualsiasi altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Dipartimento ai sensi della normativa vigente, unitamente al conseguimento di almeno 42 CFU così distribuiti:
– 18 CFU nei SSD M-PED (01, 02, 03, 04);
– 12 CFU nei SSD M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06;
– 6 CFU nei SSD M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05;
– 6 CFU nei SSD SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12.
b) L’adeguata preparazione personale è verificata tramite un colloquio, cui accedono solo i candidati/e in possesso dei requisiti di cui al punto a), volto ad accertare le conoscenze negli ambiti delle scienze dell’educazione e umanistici, condotto da una commissione nominata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento, sentito il/la Coordinatore/Coordinatrice. Per specifiche esigenze degli/delle aspiranti studenti/studentesse stranieri/e, previa richiesta, detto colloquio può avvenire anche in via telematica, previa identificazione dei candidati/candidate.
Qualora non risultino soddisfatti i requisiti indicati alla lettera a) lo/a studente/studentessa avrà la possibilità di integrarli tramite singoli corsi di insegnamento impartiti in Ateneo, sostenendo il relativo esame di profitto.
È, inoltre, richiesta la padronanza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, pari al livello B2. La competenza della lingua richiesta sarà verificata tramite la presentazione di un’attestazione pari a livello B2 o un colloquio.
Art. 7 – Programmazione e organizzazione della didattica
1. Per gli insegnamenti erogati presso la Macroarea di Lettere e Filosofia a 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte dello/della studente/studentessa. Agli insegnamenti impartiti presso altre Macroaree, Facoltà e Dipartimenti si applicano le regole previste da ciascuno di essi in relazione alle caratteristiche specifiche dei contenuti didattici.
2. L’offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall’Ateneo e di norma entro il mese di maggio ed è approvata dal Dipartimento di riferimento. Essa si applica alla coorte di studenti/studentesse che si immatricola nell’anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. L’offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell’Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio (https://www-2020.scienzepedagogiche.lettere.uniroma2.it/). Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.
3. Il Consiglio di corso di studio formula annualmente al Dipartimento le proprie proposte per l’offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dal Comitato di Indirizzo. Il Dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi al conferimento degli incarichi di docenza, secondo i vigenti regolamenti di Ateneo.
4. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al Dipartimento di riferimento la predisposizione entro il mese di luglio del manifesto annuale degli studi – il Consiglio di corso di studio definisce nei particolari i contenuti dell’offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Nel sito del corso di studio sono reperibili i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati e l’orario di ricevimento dei/delle docenti. Ogni docente rende altresì disponibile la scheda descrittiva delle attività formative (scheda insegnamento), contenente tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.
5. Il corso di studi rende note sul sito anche le iniziative di supporto per gli/le studenti/studentesse con esigenze specifiche (per esempio studenti/studentesse fuori sede, stranieri/straniere, lavoratori/lavoratrici, con figli piccoli) e a favore degli studenti e delle studentesse con disabilità, in merito all’accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.
6. Gli insegnamenti curriculari, salvo motivate eccezioni, sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. Ogni modulo è impartito, salvo motivate eccezioni, con tre lezioni a settimana, di massimo due ore ciascuna. La scansione in due lezioni settimanali di tre ore ciascuna è ammissibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato e dietro approvazione del Consiglio di corso di studio. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico incarico didattico per il/la docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte.
Per lo svolgimento di alcuni insegnamenti del CdS, secondo la programmazione didattica annualmente definita per la coorte di riferimento, ci si avvale di un ambiente formativo online, specificatamente adattato alle esigenze didattico-disciplinari espresse dai/dalle docenti; le istruzioni per accedere alle funzioni didattiche on-line sono disponibili sul sito del CdS.
In piattaforma didattica è possibile visualizzare gli insegnamenti riferiti ai settori scientifico-disciplinari (di seguito SSD) e i moduli didattici; ciascuna bacheca di insegnamento riporta il titolo, i dati di contatto del/della docente e dell’eventuale tutor disciplinare, l’indicazione degli obiettivi e del programma, la consistenza di CFU attribuita al corso.
I materiali didattici forniti, in vari formati, possono essere corredati di verifiche intermedie delle conoscenze/competenze acquisite secondo modalità, criteri e tempistica determinati dai/dalle titolari di insegnamento e pubblicati in calce al programma d’esame (i test possono constare di domande del tipo vero/falso, domande a scelta multipla, domande aperte, veri e propri “compiti”). Per alcuni insegnamenti è prevista anche la possibilità di scegliere una modalità didattica attiva che richiede una frequenza ed interazione on line durante l’arco di un periodo di tempo determinato (di norma, due o tre mesi), che viene ripetuto ciclicamente. I corsi possono essere corredati da appendici, glossari, documenti da ritenersi obbligatori ai fini del conseguimento dei CFU richiesti, salvo diversa esplicita determinazione e/o menzione di “approfondimento facoltativo”.
Il percorso formativo, relativamente agli insegnamenti erogati in modalità teledidattica, prevede:
1. l’accesso all’insegnamento/corso all’interno dell’ambiente formativo;
2. lo studio dei materiali didattici proposti e/o della bibliografia di riferimento;
3. l’attento e puntuale svolgimento delle verifiche intermedie, laddove presenti, a fini formativi e autovalutativi;
4. la partecipazione ad eventuali forum e/o chat qualora attivati.
La piattaforma consente di accedersi in qualsiasi momento agli insegnamenti previsti dal proprio corso, indipendentemente dal fatto di averli registrati nel Piano degli Studi, per prendere visione dei contenuti e dell’articolazione interna ai diversi insegnamenti.
7. Ciascun/ciascuna docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati; i/le docenti possono invitare esperti/e di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del/della docente occorre l’autorizzazione del/della Direttore/Direttrice di Dipartimento, sentito il/la Coordinatore/Coordinatrice. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate al/alla Direttore/Direttrice di Dipartimento, al/alla Coordinatore/Coordinatrice e agli/alle studenti/studentesse interessati/e.
8. Il Consiglio di corso di studio provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell’anno accademico e lungo l’intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea di appartenenza, a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti obbligatori.
9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata. Il Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche non prevede propedeuticità vincolanti; nonostante questo, si consiglia vivamente agli/alle studenti/studentesse, sia in sede di colloquio di ammissione, sia attraverso il tutoraggio, di frequentare e sostenere gli insegnamenti tenendo conto della divisione in anni proposta dal piano di studio.
10. Fatta salva la libertà di scelta degli studenti, il Corso di studio può proporre attività formative “a scelta” la cui coerenza con gli obiettivi formativi del Corso è preventivamente assicurata; in caso di opzione diversa, lo studente, individuate altre attività formative tra quelle attivate in Ateneo, dovrà attendere che il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso, si esprima in merito alla loro congruità con il progetto formativo.
Art. 8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità
1. Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli/alle studentesse e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa prima dell’avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
2. Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo, rapportandosi costantemente a tutte le strutture in essa coinvolte, con particolare riferimento alla commissione paritetica del dipartimento.
3. Il Consiglio del corso di studio individua il/la docente responsabile per l’assicurazione della qualità del corso di studio, che può anche essere il/la Coordinatore/Coordinatrice.
Art. 9 – Piani delle attività formative
1. Per sostenere gli esami ed effettuare la relativa prenotazione, gli/le studenti/studentesse del primo anno devono essere in possesso di un piano di studio, redatto secondo le regole pubblicate nel sito del Corso di Studio e della Segreteria Studenti, e approvato dal Consiglio di Dipartimento. Può essere concessa una deroga per gli/le studenti/studentesse in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. In attesa di tale delibera, gli/le studenti/studentesse possono comunque presentare un piano di studio provvisorio. Gli/Le studenti/studentesse degli anni successivi al primo possono apportare modifiche al piano di studio compilandone uno nuovo, che, una volta approvato, sostituisce quello precedente. Le scadenze di presentazione dei piani di studio sono fissate annualmente e pubblicate sul sito del corso di studio e/o della Segreteria studenti.
2. Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso, potranno essere mutuati o fruiti da Corsi di laurea o laurea magistrale; lo studente dovrà aver cura di appurare le eventuali condizioni (di propedeuticità, conoscenza della lingua straniera, ecc.) per sostenere i relativi esami.
3. Il piano di studi prevede non più di 11 prove di esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta dello studente). Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 120 gli studenti per i quali si renda necessaria un’integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria. I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma supplement.
Art. 10 – Verifiche del profitto
1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del/della Coordinatore/Coordinatrice e sono costituite da almeno due componenti, il primo dei quali è di norma il/la titolare del corso di insegnamento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori/cultrice della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell’insegnamento.
I/Le cultori/cultrici della materia sono nominati/e per un periodo di tre anni e l’incarico è rinnovabile. Per motivi d’urgenza, il Direttore del Dipartimento può modificare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento.
2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.
3. Gli esami di profitto che prevedano prove di esame integrate di insegnamenti composti da più moduli coordinati, intestati a docenti diversi/e, devono svolgersi nello stesso giorno, con la possibilità di fissare date diverse solo quando almeno una delle prove si svolge in forma scritta e fermo restando la verbalizzazione unica. Alla valutazione complessiva del profitto dello/della studente/studentessa concorrono tutti/tutte i/le docenti coinvolti/coinvolte.
4. In ogni anno accademico vengono fissati, di norma, tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l’uno dall’altro e il relativo calendario viene pubblicato sul sito di Macroarea con congruo anticipo rispetto all’inizio della sessione. Può essere previsto un appello straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l’ultimo esame. Nella programmazione degli appelli il/la docente rispetterà i limiti temporali previsti per consentire allo/alla studente/studentessa la presentazione della domanda di laurea.
5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni singolo/singola docente, per ogni insegnamento e attività formativa, nelle schede dei relativi insegnamenti, debitamente pubblicate sul sito del Corso di studio.
6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studi, lo/la studente/studentessa deve risultare in regola con le norme relative all’iscrizione, con le eventuali propedeuticità del corso di studi e con l’accertamento della frequenza, ove richiesta.
Art. 11 – Prova finale
1. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale è pubblica e consiste nella discussione di un elaborato scritto su un tema concordato con il/la relatore/relatrice, che è di norma il/la docente titolare di un insegnamento per il quale il/la laureando/laureanda abbia acquisito almeno 6 CFU. Il/La Direttore/Direttrice del Dipartimento, su motivata richiesta, sentito il/la Coordinatore/Coordinatrice e con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di laurea, può autorizzare a svolgere tale compito un altro/altra docente. Il/La relatore/relatrice indica un correlatore, che può essere anche un/una docente di altri atenei o comunque un/una esperto/a della materia.
2. Nell’elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, il/la laureando/laureanda dovrà dimostrare capacità avanzate di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studi nonché delle fonti e del materiale bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono attribuiti 18 CFU.
3. Il calendario delle prove finali prevede di norma sei sedute, articolate in tre sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti, pubblicate sul relativo sito.
4. La commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento su proposta del/della Coordinatore/Coordinatrice ed è composta da un/una presidente e da almeno 6 membri effettivi e 2 supplenti. I/Le componenti della commissione (effettivi e supplenti) che per gravi e giustificati motivi siano impossibilitati ad assicurare la loro presenza sono tenuti a darne immediata comunicazione, in forma scritta, al/alla presidente della commissione, al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento e al/alla Coordinatore/Coordinatrice, che provvederanno alla loro sostituzione. Il/La relatore/relatrice e il/la correlatore/correlatrice, in caso di assenza, dovranno inviare alla commissione una relazione scritta.
5. La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i crediti (media ponderata). Al valore così ottenuto si applica la seguente formula: media ponderata/3 x 11. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti e può, con giudizio unanime, concedere al/alla candidato/candidata la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110. Nell’attribuzione del punteggio aggiuntivo la Commissione può prendere in considerazione anche l’eventuale esperienza Erasmus del laureando e la tempistica nella quale il laureando si appresta a concludere il suo percorso di studio.
6. Su richiesta dello studente e a insindacabile giudizio del/della relatore/relatrice l’elaborato può essere redatto in lingua inglese
Art. 12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti
1. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell’Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, le abbreviazioni di corso e il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo/dalla studente/studentessa sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento, sentito/a il/la Coordinatore/Coordinatrice, delibera sulle singole richieste, valutando i crediti acquisiti ed eventuali riconoscimenti, ai sensi delle leggi vigenti, di titoli conseguiti in Atenei stranieri.
3. Il numero dei crediti riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di laurea, è determinato come segue:
a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 crediti, o 6 crediti nel caso di corsi “semestrali”;
b) a corsi espressi secondo lo European Credit Transfer System sono assegnati i crediti previsti;
c) le attestazioni di esami sostenuti senza l’indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione;
d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate solo nell’ambito delle Ulteriori attività formative; e) in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell’esame.
Il Consiglio può arrotondare i CFU riconosciuti allo studente, per esami sostenuti nella carriera pregressa, risultanti dal calcolo matematico.
4. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 lo studente sarà iscritto al secondo anno.
5. Lo/La studente/studentessa può ottenere il riconoscimento di CFU relativi ad attività di stages e tirocini (per le quali è attivo presso la Macroarea l’Ufficio tirocini), partecipazione a convegni e ad iniziative formative direttamente professionalizzanti. Prima d’intraprendere tale attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal corso di studio o da esso già riconosciute, lo/la studente/studentessa è tenuto/a a chiedere al/alla Coordinatore/Coordinatrice un giudizio preventivo di conformità tra il carattere di essa e gli sbocchi professionali del Corso di laurea, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. La valutazione di merito in ordine alla coerenza di tali attività formative con gli obiettivi specifici del Corso di studio spetta comunque al Consiglio di Dipartimento, anche laddove tali iniziative siano ricomprese nel quadro di convenzioni di Ateneo o siano regolarmente riconosciute da altri corsi di studio.
6. Alla fine dell’attività lo/la studente/studentessa deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un’adeguata certificazione. Nel caso in cui l’attività abbia attinenza con uno specifico insegnamento attivato dal Corso di laurea in Scienze Pedagogiche, la documentazione presentata dallo/dalla studente/studentessa può essere accompagnata da un giudizio del/della titolare dell’insegnamento, ai fini della successiva delibera del Consiglio di Dipartimento. Di norma, il computo dell’impegno dello studente per tali attività corrisponde a 25 ore di lavoro per ciascun CFU; la registrazione nella carriera dello/della studente/studentessa avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per questa tipologia di attività formativa.
Art. 13 – Studenti e studentesse a tempo parziale
1. Lo/La studente/studentessa che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell’impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo/La studente/studentessa che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del Corso di studio.
2. Le modalità e procedure per esercitare l’opzione per il tempo parziale sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente di Ateneo.
Art. 14 – Mobilita degli studenti e delle studentesse e opportunità all’estero
1. Per l’organizzazione di periodi di mobilità internazionale il corso di studi usufruisce dell’assistenza dell’Ufficio Erasmus della Macroarea di Lettere e Filosofia. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.
2. La mobilità degli studenti verso università estere è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, che delega un docente responsabile Erasmus al livello di Macroarea affinché verifichi gli insegnamenti riconoscibili, tra quelli proposti dallo studente, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi (learning agreement).
Al termine del suo soggiorno, lo/la studente/studentessa deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all’estero e del programma svolto in coerenza con il learning agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il Consiglio di Dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo/dalla studente/studentessa con il learning agreement, ratifica il riconoscimento dei crediti conseguiti. Qualora i crediti acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento di riferimento ne stabilisce l’eventuale riconoscimento.
Art. 15 – Opportunità per gli studenti e le studentesse
1. L’Ateneo promuove numerose opportunità a favore degli/delle studenti/studentesse iscritti/e tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all’indirizzo http://web.uniroma2.it.
Art. 16 – Orientamento e tutorato
1. Il/La Coordinatore/Coordinatrice assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l’attività di tutorato svolta all’interno del corso di studi e la disciplina dell’orientamento dettata dall’apposito Regolamento di Ateneo.
2. L’attività di tutorato, sotto la responsabilità del/della Coordinatore/Coordinatrice, è normalmente svolta per ciascuno/a studente/studentessa dai/dalle docenti nell’ambito delle attività dei corsi. Il Consiglio di corso di studio può decidere di assegnare a ogni studente/studentessa un/una tutor personale, che lo/la accompagni in tutto il suo percorso. Per quanto riguarda in particolare i Piani di studio, gli/le studenti/studentesse faranno comunque riferimento al/alla Coordinatore/Coordinatrice e al Corso di Studi.
3. I/Le docenti, anche per garantire l’efficacia e la continuità dell’azione di orientamento e tutorato, assicurano di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato/a al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento e dietro approvazione del/della Coordinatore/Coordinatrice, dare cadenza quindicinale all’orario di ricevimento. I/Le docenti comunicano sul sito del corso l’orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale.
I/Le docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell’orario di ricevimento e rispondono tempestivamente alle e-mail degli studenti.
4. È attivo presso la Macroarea lo “sportello orientamento studenti”, che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.
5. Il corso di studio partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l’Ateneo.
Art. 17 – Tirocini curriculari e placement
1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal corso di studio per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l’incontro tra i/le suoi/sue studenti/studentesse e laureati/laureate e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.
Art. 18 – Obblighi degli studenti e delle studentesse
1. Gli/Le studenti/studentesse sono tenuti/e a tenere in debito conto tutte le informazioni e le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali e a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell’attività didattica e amministrativa.
2. Gli/Le studenti/studentesse sono tenuti/e a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell’Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del/della Rettore/Rettrice, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA